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CALENDARIO VENATORIO 2022/2023 

CALENDARIO ATCCN2

ALLEGATO A

ALLEGATO B

si comunica che la giunta regionale con dgr n 28-5381 del 15.7.22 ha autorizzato:

- di approvare, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 5/2018:

il calendario venatorio per l'intero territorio regionale relativo alla stagione 2022/2023 così come riportato nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

le istruzioni operative supplementari riportate nell’allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

- di dare atto della relazione tecnica al calendario venatorio 2022/2023, di cui all’allegatoC, qualeparte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatta dalla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”;

- di dare atto, per le finalità di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., dell’esito positivo, di cui alla suddetta determinazione dirigenziale n. 339/A1601C del 11 luglio 2022 , dello Screening di Valutazione d’Incidenza della proposta di Calendario venatorio per la stagione venatoria 2022/2023 effettuato dal Settore regionale Biodiversità e aree naturali;

- di stabilire che ogni richiamo alle disposizioni del calendario venatorio contenuto nei precedenti atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, deve intendersi come riferito alle disposizioni del calendario venatorio approvato con la presente deliberazione;

di dare atto che, in applicazione della citata Ordinanza della Giunta regionale, n. 15 del 15 marzo 2022 e ss.mm.ii (”Legge regionale 30/1982, articolo 2, comma 2. Misure di regolamentazione delle attività venatorie e di controllo faunistico della specie cinghiale per l’eradicazione della Peste Suina Africana. Integrazione Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2022, n. 7”):

nella zona II Reg. Ue 2022/440 (zona infetta A1 della citata Ordinanza), l’esercizio dell'attività venatoria è limitata alla caccia di selezione al capriolo;

nella zona I Reg. Ue 2022/440 (zona di sorveglianza attiva A2) è consentita esclusivamente l’attività venatoria in caccia di selezione senza ausilio dei cani; in entrambi le zone l’attività venatoria è consentita nel rigoroso rispetto delle norme di biosicurezza previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2022, n. 34-4965;

nella zona indenne (zone A3 e A4 della citata Ordinanza) l’attività venatoria e il relativo calendario venatorio non subisce nessuna limitazione;

eventuali aggiornamenti sull’applicabilità delle disposizioni del calendario venatorio regionale 2022-2023 nelle zone di restrizione, saranno oggetto di successivi provvedimenti, conseguenti all’evolversi della situazione legata all’emergenza della PSA e alle prescrizioni da parte degli organismi statali e del Commissario straordinario.

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